Nuove disposizioni in materia di aree protette: il Senato approva il disegno di legge

Il 10 novembre 2016 il Senato ha approvato un disegno di legge recante “Nuove disposizioni in materia di aree protette”, che modifica e integra, a quasi 25 anni dalla sua entrata in vigore, la Legge Quadro sulle Aree Protette – 394 del 6 dicembre del 1991 – una norma di grande valenza storica e culturale, che di fatto ha segnato un punto di svolta nelle politiche di tutela della natura in Italia.

Il disegno di legge viene alla luce a seguito di una lunga fase di confronto e di un dibattito acceso tra i diversi portatori d’interesse, e non ha mancato di suscitare discussioni e opposte considerazioni relativamente agli effetti che potrà determinare sulla gestione dei Parchi e sulla loro stessa funzione.
Nei propositi del legislatore il nuovo provvedimento intende da una parte alleggerire e rendere maggiormente efficace la governance delle Aree Protette, dall’altra offrire ai Parchi nuove opportunità per rafforzare il proprio ruolo di soggetto protagonista di iniziative di innovazione ambientale, capaci di garantire una valorizzazione dei territori sostenibile e coerente con le finalità di conservazione delle risorse naturali.

Le principali novità introdotte sono:
  • l’obbligo per i titolari di concessioni, autorizzazioni ed attività già autorizzate che insistono nel territorio delle Aree Protette – e in alcuni casi nelle aree contigue – di versare annualmente all’Ente Gestore una somma, a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità. Tale obbligo si applica a titolari di concessioni di derivazione d’acqua esercitate attraverso impianti per la produzione di energia elettrica di potenza superiore a 100 kw, di impianti di produzione di energia elettrica alimentati con biomasse di potenza installata superiore a 50 kw, di impianti di produzione di energia elettrica da altre fonti rinnovabili e di potenza superiore a 100 kw, di autorizzazioni all’esercizio di attività estrattive, di concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, di autorizzazioni all’esercizio di oleodotti, metanodotti ed elettrodotti non interrati, di concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni, per punto ormeggio in campo boa e per posto barca (art. 8);
  • la modifica nella composizione del Consiglio Direttivo dei Parchi Nazionali. Il numero dei componenti varia in funzione di quello dei comuni che ricadono all’interno di ciascuna Area Protetta: 6, per i Parchi il cui territorio comprende fino a 20 comuni, 8 per quelli interessati dalla presenza di un numero di comuni maggiore di 20. I componenti sono nominati dal MATTM e scelti tra persone qualificate nella conservazione della natura o nella gestione delle aree protette o tra i rappresentanti della Comunità del Parco. Il 50 % viene indicato dalla Comunità del Parco (tra questi almeno 2 devono essere Sindaci di qualcuno dei comuni del Parco); del rimanente 50 % uno è indicato dalle associazioni ambientaliste, uno dal MATTM, uno dalle associazioni agricole nazionali più rappresentative (individuato dal MIPAAF) e, nel caso dei Consigli con 8 componenti, uno appartiene all’ISPRA ed è indicato dal MATTM (art.9);
  • la modifica nella procedura di nomina del Direttore, che non è più scelto tra gli appartenenti all’apposito albo istituito presso il MATTM, bensì a seguito di selezione pubblica alla quale possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, soggetti che abbiano già rivestito il ruolo di Direttori di Aree Marine Protette, Parchi Nazionali o Regionali per almeno 3 anni ma anche, più in generale, persone che abbiano maturato una comprovata esperienza professionale di tipo gestionale (art. 9);
  • l’istituzione di due nuovi Parchi Nazionali – Matese e Portofino (art. 19) – e del Parco interregionale del Delta del Po (art. 27);
  • l’adozione da parte del Governo, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della Legge, di uno o più decreti legislativi per l’introduzione di un sistema volontario di pagamento dei servizi ecosistemici (art. 28).

La discussione passa ora alla Camera.

Al di là delle differenti visioni su alcuni provvedimenti specifici, è evidente che l’approvazione di questa legge rappresenta una importante occasione per rinnovare l’azione dei Parchi e consolidarne l’importanza sui rispettivi territori.

A questo proposito sarebbe interessante cogliere alcuni spunti contenuti nella norma, che se adeguatamente sviluppati potrebbero essere il supporto per un reale coinvolgimento dei privati in iniziative innovative di valorizzazione del Capitale Naturale, in grado di generare benefici tangibili per le imprese e le Aree Protette.

 

Download “Senato della Repubblica Italiana | Disegno di legge recante “Nuove disposizioni in materia di aree protette”” Pubblicato il: 11 Nov 2016

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