di Edo Ronchi
Ci sono voluti quasi sedici mesi per intervenire con nuove norme dopo la Sentenza del Consiglio di Stato del 28 febbraio 2018 che, riscontrando una carenza legislativa in materia, aveva bloccato sia i rinnovi sia le nuove autorizzazioni, da parte delle Regioni, per il riciclo di rifiuti non regolato da regolamenti europei o da decreti nazionali: un blocco che ha recato gravi danni al settore coinvolgendo quasi tutte le attività innovative di riciclo. Si poteva e si doveva quindi intervenire con urgenza. Abbiamo dovuto invece aspettare un lungo periodo di discussioni e tentativi andati a vuoto, per arrivare ad avere le nuove norme in materia, inserite nella legge di conversione del decreto “Sblocca cantieri”, che non risolvono un bel niente. In attesa dei decreti ministeriali – ne sono stati pubblicati solo due e altri sono attesi da anni – la nuova norma approvata al Senato stabilisce, infatti, che continuano ad essere utilizzati come decreti per la cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) il DM 5 febbraio 199 e successivi, compresi i loro allegati che definiscono “tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività”. Queste disposizioni non consentono di riciclare:
- tipologie di rifiuti con provenienze o con caratteristiche non previste dal DM (decreto ministeriale) 5 febbraio 1998: per esempio rifiuti da spazzamento stradale che oggi potrebbero essere recuperati con produzione di ghiaia e sabbia, rifiuti in vetroresina da demolizione delle barche e pale eoliche ecc.
- con attività di recupero non previste dal citato DM: per esempio attività di produzione di biometano da rifiuti organici, attività di trattamento di rifiuti di plastiche miste per ottenere prodotti non conformi ai prodotti in plastica usualmente commercializzati, alcuni trattamenti innovativi dei RAEE (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) ecc.
- ottenendo prodotti non previsti dal citato DM: per esempio con il riciclo dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione non è prevista la produzione di aggregati riciclati, con gli PFU (pneumatici fuori uso) non è previsto di fare granulo per i campi da calcio ecc.
Il DM del 5 febbraio del 1998, venti anni fa, ha dato un grande contributo allo sviluppo del riciclo dei rifiuti, speciali e urbani, in Italia. Avrebbe però dovuto essere aggiornato ai nuovi rifiuti, alle nuove tecniche e ai nuovi prodotti che, via via, si sono sviluppati. In 20 anni, con grave sottovalutazione, questo aggiornamento non è stato fatto, lasciandolo fare alle autorizzazioni delle Regioni, fino alla sentenza del Consiglio di Stato che le ha bloccate. L’emendamento del Senato ha quindi ingessato il riciclo dei rifiuti, fermandolo alle tipologie, tecnologie e prodotti del 1998, ignorando il grande progresso che c’è stato e che continua con grande rapidità e numerose innovazioni che non possono aspettare i tempi lunghi – di anni – dei decreti nazionali. Colpisce come in un decreto che punta a sbloccare i cantieri, si sia dimostrata una così scarsa conoscenza di un settore strategico come quello del riciclo dei rifiuti, approvando norme che bloccano lo sviluppo di nuovi impianti e nuove attività industriali che sono pronte a partire e che porterebbero vantaggi ambientali, occupazionali ed economici.
Per superare questa situazione ed eliminare il pasticcio combinato al Senato, basterebbe, come insieme ad un vasto schieramento andiamo sostenendo da mesi, recepire con urgenza l’art.6 della nuova Direttiva 2018/851 che prevede condizioni e criteri specifici, unitari e validi per tutto il territorio nazionale, che consentirebbero di superare la sentenza del Consiglio di Stato e di affidare alle Regioni, in mancanza di decreti nazionali e di regolamenti europei, di autorizzare, caso per caso, attività di riciclo completo, con la cessazione della qualifica di rifiuto del prodotto ottenuto.