Verso l’approvazione del “Decreto Certificati Bianchi”

La bozza del Decreto ministeriale sulla revisione del meccanismo dei Certificati Bianchi è stata inoltrata da alcuni giorni per il parere alla Conferenza unificata.

Il Decreto fissa prima di tutto i nuovi target sui risparmi energetici nazionali che dovranno essere perseguiti nel periodo 2013-2016 attraverso il meccanismo dei Certificati bianchi. In particolare i risparmi cumulati dovranno raggiungere i 4,4 Mtep nel 2013, i 5,9 Mtep nel 2014, i 6,4 Mtep nel 2015 e i 7,3 Mtep nel 2016. Qualora l’obiettivo nazionale di un determinato anno venga conseguito con un margine superiore al 5%, il target per l’anno successivo sarà incrementato in proporzione. Per gli obiettivi del periodo successivo si rimanda a un nuovo Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, sempre di concerto con quello dell’Ambiente, da emanare entro la fine del 2015. 
Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto dovrà essere predisposto un adeguamento delle attuali linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei certificati bianchi. Queste dovranno entrare in vigore, previa consultazione pubblica, a partire dal 2014
In attuazione del DLgs 28/2011, entro 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto si prevede il passaggio di consegne tra l’Autorità per l’energia elettrica  e il gas (AEEG) e il GSE per le attività di gestione, valutazione e certificazione. La valutazione e la certificazione dei risparmi saranno svolte con il supporto dell’ENEA e del RSE. Il GSE dovrà attivare i controlli necessari per verificare i risparmi conseguiti, presentando ai due Ministeri competenti un programma annuale di verifiche che dovrà prevedere, tra l’altro, indagini in situ per progetti di medie dimensioni (più di 3.000 tep /annui). 
Per quanto riguarda le sanzioni, queste scatteranno per i distributori che non raggiungeranno il 50% del proprio obbligo per il periodo 2013-2014 e il 60% per il periodo 2015-2016. Entro 60 giorni dalla pubblicazione del Decreto l’AEEG dovrà definire le modalità e gli importi di tali sanzioni.
Il DM approva infine 18 nuove schede tecniche predisposte dall’ENEA, che vanno ad aggiornare e ad ampliare il ventaglio degli interventi finanziati, così come richiesto dal Dlgs 28/2011. Inoltre nel Decreto si prevede la predisposizione di nuove schede tecniche per la misurazione, la verifica e quantificazione dei risparmi energetici per interventi nei settori dell’informatica e delle telecomunicazioni, del recupero termico, del solare termico a concentrazione, dei sistemi di depurazione delle acque, della distribuzione dell’energia elettrica

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